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Diritto all'avvicinamento sede di lavoro. Disponibilità sedi di destinazione.

L'art. 33 della legge n. 104/92 costituisce, in capo al lavoratore che deve provvedere all'assistenza del familiare disabile, un diritto soggettivo all'avvicinamento della sede di lavoro alla residenza di quest'ultimo ogni qualvolta sussistano le altre condizioni previste dalla disposizione ed in particolare, per quanto concerne l'interesse di parte datoriale, ogni qualvota vi siano sedi disponibili destinate alla copertura. In tal sensi andava interpretato l'inciso "ove possibile", in ordine alla necessità del contemperamento dell'interesse del lavoratore con quello del datore di lavoro ex articolo 41 della Costituzione.
Cass. n. 26630/2019



Scelta sede di lavoro ex lege 104/1992. Trasferimento in corso di rapporto di lavoro.

Secondo quanto stabilito dall’art 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, il diritto del cd. caregiver familiare a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del congiunto disabile può essere esercitato sia all’atto dell’assunzione, mediante la scelta della sede in cui viene svolta l’attività lavorativa, sia nel corso del rapporto, con una domanda di trasferimento, ove ciò sia possibile e purché sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’art 33, comma 3, l. n. 104 del 1992. Invero la ratio della disposizione in oggetto è quella di agevolare coloro che si occupano dell’assistenza di un proprio parente non più autosufficiente, con il presupposto che il ruolo delle famiglie è fondamentale nella cura.Pertanto, è da ritenersi irrilevante se tale esigenza di assistenza sia sorta nel corso del rapporto di lavoro o sia presente già all’instaurazione dello stesso, poiché, la necessità di sostegno al congiunto disabile può essere fatta valere in ogni momento dal lavoratore.
Cass. n. 6150/2019


Data della procura incorporata nell'atto di impugnazione.

L'incorporazione della procura rilasciata ex articolo 83, terzo comma, c.p.c. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Conseguentemente, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale.
Cass. n. 35466/2021



Nullità vocatio in ius e contumacia convenuto. Regime della rinnovazione  degli atti.

Allorchè come motivo di appello venga dedotta la nullità della citazione di primo grado per vizi della “vocatio in ius” (nella specie, per inosservanza dei termini a comparire), in assenza di costituzione del convenuto e di rilievo d’ufficio della nullità ex art. 164 c.p.c., il giudice di appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell’art. 294 c.p.c. , e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo.
Cass. n. 2258/2022


Colpa medica ed emergenza sanitaria. Spunti dalla sentenza Cantore del 2013

Espunto l'art. 2236 c.c. dal novero delle norme applicabili nell'ordinamento penale, esso vi è rientrato per il criterio di razionalità del giudizio che esprime. Questa Suprema Corte ha così affermato (Sez. 4, n. 39592 del 21 giugno 2007, Buggè, Rv. 237875) che la norma civilistica può trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del medico, quando il caso specifico sottoposto al suo esame impone la soluzione di problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare l'addebito di imperizia sia quando si versa in una situazione emergenziale, sia quando il caso implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Questa rivisitazione della normativa civilistica appare importante, non solo perché recupera le ragioni profonde che stanno alla base del tradizionale criterio normativo di attenuazione dell'imputazione soggettiva, ma anche perché, in un breve passaggio, la sentenza pone in luce i contesti che per la loro difficoltà possono giustificare una valutazione benevola del comportamento del sanitario: da un lato le contingenze in cui si sia in presenza di difficoltà o novità tecnico-scientifiche; e dall'altro (aspetto mai prima enucleato esplicitamente) le situazioni nelle quali il medico si trovi ad operare in emergenza e quindi in quella temperie intossicata dall'impellenza che rende quasi sempre difficili anche le cose facili.
Quest'ultima notazione, valorizzata come si deve, apre alla considerazione delle contingenze del caso concreto che dischiudono le valutazioni sul profilo soggettivo della colpa, sulla concreta esigibilità della condotta astrattamente doverosa.
Cass. n. 16237/2013


Conversione del termine di prescrizione breve in decennale: a seguito di decreto ingiuntivo  decorre dalla dichiarazione di esecutività.

In tema di crediti contributivi, la conversione in decennale del termine prescrizionale per effetto del giudicato, ex art. 2953 c.c., non si verifica a seguito di decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., bensì nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione del decreto, lo dichiari esecutivo, poiché il procedimento di cui all'art. 647 c.p.c. non ha una mera funzione di attestazione, analoga a quella della cancelleria circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, bensì quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale della regolarità del contraddittorio, che si pone all'interno del procedimento monitorio e che conclude l'attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione. L'effetto di cui all'art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, infatti, ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, e tale qualità non può che essere attribuita al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., dal momento che solo per esso l'art. 656 c.p.c. prevede l'esperibilità dei mezzi straordinari d'impugnazione per la sentenza passata in giudicato.
Cass. n. 1774/2018


L'intervento del creditore nella procedura esecutiva non presuppone la notifica del precetto.

Il dettato dell'art. 479 c.p.c., nella parte in cui prescrive che "l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva del precetto" ha riguardo unicamente all'espropriazione promossa con il pignoramento, non a quella esercitata in via di intervento. [...] Presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notificazione di esso nè la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento).
Cass.n. 3021/2018.


Il principio di non contestazione non spiega effetti sulla qualificazione giuridica dei fatti.

La non contestazione, di cui agli artt. 115, comma 2, e 416, comma 3, cod. proc. civ., opera sul piano probatorio ed esclude dal tema di indagine i fatti che non siano stati espressamente contestati, ma non limita l'attività di giudizio e, quindi, non spiega effetti quanto alla qualificazione giuridica dei fatti stessi, che il giudice può compiere a prescindere dalle posizioni assunte dalle parti.
Cass. n. 20998/2019.


Improcedibile il deposito del ricorso in Cassazione senza attestazione di conformità delle notifiche pec.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, è improcedibile a meno che il controricorrente, anche tardivamente costituitosi, non depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005.
Cass. SU n. 22438/2018.


Valida la votazione della delibera condominiale qualora si possano rilevare con certezza i voti dei condomini favorevoli.

Non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ.
Cass.n. 6552/2015


Giudizio in Cassazione: ricorso incidentale condizionato, solo su questioni non esaminate in appello.

In tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, ha l'onere di proporre ricorso incidentale condizionato, salvo che dichiari che le stesse siano sottoposte a scrutinio nel giudizio di rinvio, con conseguente sufficienza del mero controricorso al fine della rituale riproposizione delle questioni.
Cass. civ. n. 4130/2014.


Consenso informato: necessario avvertire il paziente dei rischi anche remoti.

L'informazione esatta sulle condizioni e sui rischi prevedibili di un intervento chirurgico o su un trattamento sanitario per accertamenti in prevenzione o in preparazione, se costituisce di per sè un obbligo o dovere che attiene alla buona fede nella formazione del contratto ed è elemento indispensabile per la validità del consenso che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, è inoltre un elemento costitutivo della protezione del paziente con rilievo costituzionale La valutazione del rischio appartiene al titolare del diritto esposto, e cioè al paziente e costituisce una operazione di bilanciamento che non può essere annullata in favore della parte che interviene sia pure con intenti salvivici (la Corte ha ritenuto dovuta l'informazione anche in presenza di una percentuale statistica di mortalità dell'uno per cento).
Cass  n. 19731/2014.


Viene meno l'onere della prova se la controparte non contesta il fatto allegato.

La Corte, facendo leva sull'onere del convenuto - previsto dall'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro, e dall'art.167 c.p.c., comma 1 (come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n.353), per il rito ordinario - di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, ha affermato che il difetto di contestazione di quei fatti ne implica l'ammissione in giudizio se si tratta di fatti cd. principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti ed. secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2. [...]; conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto.
Cass. n. 5191/2008.